Art. 4.
(Contratto di apprendistato).

      1. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni.
      2. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuato dal datore di lavoro, di intesa con il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni.
      3. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del comma 1, è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti.

 

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      4. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del comma 1 può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.
      5. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato di cui al comma 1, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.