1. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni.
2. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuato dal datore di lavoro, di intesa con il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni.
3. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del comma 1, è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti.